Art. 1.

      1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Riconosce e garantisce l'ambiente e gli ecosistemi quali beni inviolabili e valori fondamentali propri e del pianeta.
      Promuove lo sviluppo sostenibile e il rispetto degli animali. Protegge le biodiversità.
      Tutela l'accesso all'acqua quale bene comune pubblico».